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  • Immagine del redattoreLe Tre Ghinee

LA VIOLENZA DOMESTICA

1. Cosa si intende per violenza domestica, quali sono i migliori modi per difendersi e a chi rivolgersi


Il termine violenza domestica indica, genericamente, una serie di comportamenti abusivi da parte di un componente del nucleo familiare nei confronti di un altro. Non è direttamente disciplinata dal codice penale, che però ricomprende in più articoli le componenti di questo tipo di abuso, l’articolo che più si avvicina a includerle tutte è quello dei “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572 c.p.). I maltrattamenti in famiglia sono descritti, in modo molto generico, così: “Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità“, e sono un reato procedibile d’ufficio, o, naturalmente, a seguito di querela.

È importantissimo, dunque, sottolineare come la violenza domestica non si estrinsechi nel solo abuso fisico, ma anche (e soprattutto negli ultimi anni) in quello psicologico e sfoci, più spesso di quello che si creda, in quello economico.

Altresì fondamentale è evidenziare che non sono solo donne e bambini le vittime di questa violenza, ma anche uomini, che spesso, per timore di essere giudicati dalla società, o non creduti dalle autorità, non denunciano gli abusi subiti.

Ad oggi è equiparato al coniuge anche il convivente more uxorio, quindi anche le coppie lgbtq vengono tutelate da questa legge.

La pena per coloro i quali si siano resi colpevoli del reato di violenze verso familiari o conviventi è quella della reclusione da due a sei anni, aumentata da quattro a nove anni se ne derivano lesioni gravi, se invece ne deriva una lesione gravissima, da sette a quindici anni. Se alle violenze segue la morte della vittima, la reclusione è da dodici a ventiquattro anni.

2. Come riconoscere la violenza domestica


Il carattere dei maltrattamenti deve avere, a tutti gli effetti, uno status di continuità nel tempo, ossia gli abusi non devono essere avvenuti in una singola occasione (altrimenti ricadono in una diversa fattispecie di reato, es. percosse, lesioni, minaccia ecc.…). E non deve necessariamente realizzarsi in una condotta attiva, ma può benissimo verificarsi per una serie di omissioni da parte del reo (ad esempio la mancanza di intervento in casi di percosse sui figli, impedire di vedere l’altro genitore ai figli…).

La violenza può essere di tipo:

  • Fisico: percosse, tagli, mutilazioni, violenza sessuale (che può estrinsecarsi anche in atti quali il rifiuto di usare contraccettivi e esposizione o contagio di malattie sessualmente trasmissibili), strangolamenti e qualunque altra forma di abuso fisico;

  • Psicologico: minacce, stalking, denigrazioni continue, provocazione di sensi di colpa, istigazione al suicidio, ingiuria, diffamazione e tutto quanto porti la vittima ad uno stato di sudditanza psicologica costante;

  • Economico: è una forma di ricatto costante del partner con maggiori mezzi economici, e consiste in una diversa forma di abuso psicologico. Vengono utilizzate le questioni finanziarie come pretesto per far sentire in colpa la vittima e il partner abusante tende a privarla delle risorse materiali che le consentirebbero di essere autonoma e quindi di poter interrompere una relazione violenta. Più concretamente può realizzarsi nel far perdere il lavoro alla vittima, o nell’impedire attivamente che ne trovi uno, atteggiamenti come il controllo continuo delle spese, biasimo per lo shopping, sottrazione delle carte di credito e tutto ciò che consta un esame eccessivo e innecessario del denaro.





Va evidenziato, nuovamente, come questi comportamenti, per rientrare nell’alveo dei maltrattamenti in famiglia, devono essere perpetrati a lungo nel tempo. Non devono essere necessariamente gli stessi ogni volta, ben potendo il reato realizzarsi in una serie di abusi sempre diversi ma costanti nel tempo, in modo da dimostrare la volontà del reo di abusare della vittima. Inoltre, è sempre bene denunciare ogni atto che rientri nel codice penale come reato, in modo da venire il più possibile tutelati.

L’arma dei carabinieri fa rientrare tutti i seguenti reati nell’alveo della violenza domestica, in tutte le forme sopra elencate:

  • art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare;

  • art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina;

  • art. 572 - Maltrattamenti contro familiari o conviventi;

  • art. 575 - Omicidio;

  • art. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio;

  • art. 581 - Percosse;

  • art. 582 - Lesione personale;

  • art. 583 bis -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

  • art. 594 - Ingiuria;

  • art. 595 - Diffamazione;

  • art. 605 - Sequestro di persona;

  • art. 609 bis -Violenza sessuale;

  • art. 609 octies -Violenza sessuale di gruppo;

  • art. 610 - Violenza privata;

  • art. 612 - Minaccia;

  • art. 612 bis - Atti persecutori (stalking);

  • art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza;

  • art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;

  • art. 660 - Molestia o disturbo alle persone.

3. Come ci si difende dalla violenza domestica?

Vediamo dunque che cosa si può fare in caso ci si trovi improvvisamente protagonisti di un episodio di violenza o quando si inizi a riconoscere e capire appieno che quanto si sta vivendo magari da parecchio tempo ci sta mettendo in pericolo e non si abbia la possibilità o la volontà di uscire dalla casa in cui vive anche il partner o il genitore violento.

Innanzi tutto, bisognerebbe sottolineare che è fondamentale la volontà della vittima di sporgere una formale denuncia alle autorità competenti, che lo faccia da sola o con l’ausilio di un avvocato.

Attraverso il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, l’ordinamento Italiano ha fatto in modo che le vittime di questo tipo di reato siano sempre assistite per mezzo del patrocinio a spese dello stato, indipendentemente dal suo reddito, e ciò è molto importante per poter stimolare le persone a denunciare, perché spesso si ha timore di non potersi permettere un’adeguata difesa.

Inoltre, nei casi di particolare gravità, o di violenze perpetrate sui minori, il reato è, quando riscontrato da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in ogni caso perseguibile d’ufficio (si pensi alle percosse riscontrate da un medico su un minore).





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